Il consulente Medico

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Il ruolo del CTU e del CTP:


La sigla CTU significa Consulente Tecnico d'Ufficio e si riferisce a quel professionista che lavora al fianco del Giudice (art. 61 del Codice di Procedura Civile) in un rapporto di fiducia e collaborazione, presta la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il Giudice, infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU, che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito, appunto, Consulenza Tecnica D'Ufficio. Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti: MEDICINA, psicologia, ingegneria, meccanica, biologia, chimica, ecc. Presso ciascun Tribunale sono istituiti albi ed elenchi di Consulenti e Periti, cui professionisti di diverse discipline possono richiedere l'iscrizione, fatto salvo il possesso di requisiti minimi stabiliti di concerto tra Tribunali e Ordini/Collegi di appartenenza. 


Il ruolo del CTP, Consulente Tecnico di Parte, è proprio quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa che ritengono di voler aggiungere un altro parere a quello della CTU. Il CTP, inoltre, ha il compito di monitorare che tutte le operazioni vengano svolte nel più puntuale rispetto delle norme vigenti. Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale libero professionista conferire l'incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d'ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite. Da un'attenta osservazione e analisi delle consulenze fornite dal CTU e dal CTP avrà luogo la sentenza emessa dal Giudice.


FIGURA DEL CTU: Consulenti Tecnici di Ufficio sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a loro volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell'ordine professionale a cui si appartiene:, MEDICI, architetti, agronomi, biologi, geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, ecc. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, quando necessario, usato per nominare il consulente specifico. 

Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto all'Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e validamente motivata. Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l'incarico senza una valida motivazione, mentre il consulente nominato tra gli esperti iscritti all'Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l'incarico e può rinunciarvi solo se esistono particolari motivazioni, ad esempio nel caso in cui abbia grado di parentela con une delle parti, oppure se abbia già prestato la propria opera di consulenza nella stessa causa ma nel grado di giudizio precedente. Quando il CTU accetta l'incarico, deve fare un giuramento in sede di udienza mediante la pronuncia di una precisa formula di giuramento, che lo obbliga ad adempiere le funzioni affidategli, avendo come unico obiettivo il far conoscere al giudice la verità.Il CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, dovrà inviare una bozza della CTU ai CTP, i quali, entro i successivi trenta giorni (o secondo disposizione del giudice), possono presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta.In merito a queste osservazioni, il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito dal Giudice. 

FIGURA DEL CTP: Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all'Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.Il Giudice, mediante un'ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico.Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d'ufficio e di partecipare alle udienze.Il CTP ha un ruolo importante, poiché, in merito alle proprie conoscenze tecniche, tutela l'interesse della parte che l'ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti. È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l'obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l'incarico senza alcuna motivazione.


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